domenica 1 settembre 2013

Urban Pet: ecco le nuove regole 1



Lo scorso 13 giugno sono state approvate le nuove regole che le amministrazioni comunali dovranno seguire per legiferare in materia di animali domestici

Vediamo cosa è cambiato:
Attualmente ogni Comune italiano ha la facoltà di emanare ordinanze che riguardano gli animali domestici e i cani in particolare: dalla loro corretta detenzione all'obbligo di raccolta delle deiezioni, dal divieto di taglio di coda e orecchie al numero di ore in cui possono stare soli. Ci sono state, anche di recente, ordinanze che hanno fatto discutere, come il divieto di detenere alcune razze o quello di far eseguire il test del DNA per risalire al padrone che non raccoglie il bisognino del suo amico; molte iniziative sono state prese anche in chiave zoofila, come il divieto di fuochi e mortaretti la notte di san Silvestro per non spaventare gli animali. 
Un passo in più verso città che siano veramente a misura di tutti gli animali potrebbe essere l’accordo quadro sottoscritto da Alessandro Cattaneo, presidente della ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, in rappresentanza della Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente; un accordo che impegna l’Associazione dei Comuni alla promozione dell’adozione del regolamento da parte dei sindaci italiani. «L'auspicio– ha spiegato Michela Brambilla – è che possa essere adottato, o utilizzato come modello, nel maggior numero possibile di Comuni». I divieti, che pure ci sono, non costituiscono la parte più importante di questo regolamento decisamente pet friendly, la cui idea di base è, invece, quella che il padrone si possa accompagnare al suo fedele amico dovunque sempre, ovviamente, senza ledere i diritti di chi non possiede animali. Il regolamento è molto articolato e prende in considerazione ogni tipo di animale, domestico e non; per esigenze di spazio ci limitiamo a riportare alcuni articoli che interessano segnatamente l’universo canino.

In questa nuova ottica di tutela degli animali urbani ecco che cosa è possibile fare e cosa è, invece vietato: per esempio non si può
- mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani in terrazze o balconi .
- tenere cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.
- lasciare cronicamente soli o incustoditi i cani nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
- separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
- addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica.
- utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
- trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare
loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.
- lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione
- trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, se questo è separato o non è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
- di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio; oltre alla sanzione amministrativa gli animali saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.
- vendere, detenere o usare collari che provochino scosse elettriche, collari a punte e collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.
- usare collari a strangolo e museruole “stringi bocca”.
- utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare.
- tagliare o modificare code e orecchie e operare la devocalizzazione.

Tra i nuovi divieti vi è poi molta attenzione all'eliminazione di tutti i divieti che negano l'accesso degli animali nelle strutture. Ecco allora gli articoli che disciplinano l’accesso degli animali negli esercizi pubblici, commerciali, in locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico:
- laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l’accesso degli animali d’affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.  Il detentore deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.
- viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all’interno del medesimo esercizio. 

ATTENZIONE
Non è permesso vietare l'ingresso ai cani guida.


INOLTRE 
- i cani accompagnati proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli Uffici Comunali.
- ai cani muniti di guinzaglio e di eventuale museruola è consentito l’accesso nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.
- ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.





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